Con comunicato stampa del 23 giugno 2017, il Consiglio di Stato dice di accogliere l’iniziativa Kandemir-Durisch, ma di fatto pretende che la madre o il padre abbiano avuto il domicilio (civile) in Ticino da almeno 5 anni (messaggio 7336 del 20 giugno 2017), anche se in Svizzera vivono magari da decenni e vi sono cresciuti. Speriamo che il parlamento elimini questa ennesima discriminazione tra chi vive in Svizzera, limitando il periodo di attesa superiore solo a chi nel Cantone giunge direttamente dall’estero.

Da anni il Cantone cerca di escludere i figli e le figlie di cittadini stranieri dal beneficio degli assegni integrativi e di prima infanzia.

Con sentenza 141 II 401 del 27 ottobre 2015, il Tribunale federale, decidendo su un ricorso sostenuto dal Coordinamento donne della sinistra, ha sancito che gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia previsti dalla legge ticinese sugli assegni di famiglia costituiscono degli strumenti di politica familiare. Essi non rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr. Percepire gli AFI/API non è quindi un motivo per il ritiro del permesso di soggiorno.

Il 15 dicembre 2015, il parlamento ha quindi modificato la Legge sugli assegni di famiglia, prevedendo che, per i cittadini stranieri il domicilio è da intendersi quale possesso del permesso di domicilio. Devono quindi disporre del permesso C da almeno 3 anni, di cui gli ultimi 3 in Ticino, per poter far capo a questi aiuti di politica familiare. Con ciò il periodo di attesa complessivo, per chi giunge in Ticino dall’estero, è stato portato a 8 anni complessivi. Per gli svizzeri, indipendentemente da dove provengono, il termine di attesa è rimasto di 3 anni.

Nel mese di marzo 2016 2016, il Consiglio di Stato ha adeguato il regolamento, parificando il possesso di un permesso di dimora (permesso B) da almeno 5 anni al possesso del permesso B. Può quindi accedervi chi è in Svizzera da almeno 8 anni, di cui gli ultimi tre in Ticino, e per tutto il periodo in possesso di un permesso B o C.

Il Tribunale federale con sentenza 8C_182/2016 del 6 dicembre 2016, sulla base di un’interpretazione divergente del diritto cantonale, ha respinto il ricorso contro queste modifiche. Ma ha detto no alla limitazione delle prestazioni cantonali di complemento ai soli svizzeri e stranieri con permesso di domicilio C risp. B da almeno 8 anni, pur ritenendo proporzionale un periodo di attesa di 5 anni (rispetto ai 3 anni validi per gli svizzeri). Si veda il nostro commento al proposito: -> Socialità da difendere

Con iniziativa parlamentare elaborata del 23.01.2017, Pelin Kandemir Bordoli e Ivo Durisch, hanno quindi chiesto di adeguare la legge, prevedendo che gli stranieri debbano essere stati domiciliati in Svizzera (indipendentemente dal tipo di permesso) da almeno 5 anni, di cui gli ultimi tre in Ticino.

Con comunicato stampa del 23 giugno 2017, il Consiglio di Stato dice come detto di accogliere l’iniziativa Kandemir-Durisch, ma di fatto pretende che la madre o il padre abbiano avuto il domicilio (civile) in Ticino da almeno 5 anni (messaggio 7336 del 20 giugno 2017), anche se in Svizzera vivono magari da decenni e vi sono cresciuti. Con ciò creano un’ulteriore disparità di trattamento, sulla base del solo passaporto, tra chi in Svizzera vive magari da decenni. Speriamo che il parlamento elimini questa ennesima discriminazione tra chi vive in Svizzera, limitando il periodo di attesa superiore solo a chi nel Cantone giunge direttamente dall’estero.